Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e' assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971; lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972. La somma suddetta, e' corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-21;167~art1 · fonte su Normattiva