All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722. All'onere di lire 2.000.000 relativo al contributo ordinario 1961-62 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1961
