I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1 luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.

Testo vigente dal 2 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-12;58~art1 · fonte del testo