I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1 luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.
Testo vigente dal 2 marzo 1962
