Alla spesa relativa all'assegnazione straordinaria di cui all'art. 2 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;27~art3 · fonte del testo