Alla spesa relativa all'assegnazione straordinaria di cui all'art. 2 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 21 febbraio 1958
