Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

Testo vigente dal 30 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-20;841~art2 · fonte del testo