L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attivita' istituzionali dell'Universita' degli studi di Pisa. Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attivita' economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonche' dal comune di Collesalvetti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.

Testo vigente dal 19 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;491~art2 · fonte del testo