L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell'articolo precedente, secondo le modalita', le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 e dal successivo art. 4. Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso. Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.

Testo vigente dal 12 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;102~art3 · fonte del testo