E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attivita' commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge. Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale. Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art15 · fonte su Normattiva