Alla copertura dell'onere relativo all'assistenza suindicata sara' provveduto con le trattenute di cui al precedente articolo da effettuarsi, su richiesta dell'Opera per gli invalidi di guerra, dagli Uffici provinciali del tesoro e da versarsi all'Opera stessa e per la differenza a carico del capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;469~art5 · fonte del testo