All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64. A quello di pari importo relativo all'anno 1965, nonche' a quello di pari importo relativo all'anno 1966, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-04;860~art5 · fonte su Normattiva