Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Testo vigente dal 9 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;317~art2 · fonte del testo