Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 gennaio 1962
