Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agiari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare dei loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione. Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;600~art6 · fonte del testo