Art. 19
[1]La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[2]La presente legge, munita del sigillo della Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo vigente dal 30 marzo 1953
