Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.

Testo vigente dal 28 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-16;43~art2 · fonte del testo