La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, puo' essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Testo vigente dal 6 febbraio 1963
La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, puo' essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Testo vigente dal 6 febbraio 1963
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-01-26;25~artunico · fonte del testo