[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[2]ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1 gennaio 1963 Coefficienti Misure di stipendio mensili lorde o qualifica dell'assegno

  • a)impiegati: 1070..................................... 85.000 1040..................................... 80.000 970..................................... 75.000 900..................................... 70.000 670..................................... 52.000 500..................................... 39.000 402..................................... 31.500 325..................................... 24.650 271..................................... 23.350 dal 187 al 229..................................... 18.000 dal 152 al 180..................................... 14.000 dal 131 al 151..................................... 12.000
  • b)operai: Capo operaio..................................... 18.000 Operaio specializzato................................ 15.000 Operaio qualificato.................................. 13.500 Operaio comune, operaia comune e manovale............ 12.000 Apprendista.......................................... 10.000

Testo vigente dal 5 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;20~art6 · fonte su Normattiva