L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-12;270~art6 · fonte su Normattiva