I certificati di cui alle lettere c), d) ed e), dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunita' europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.

Testo vigente dal 20 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-09;315~art2 · fonte su Normattiva