Alla maggiore spesa annua di lire 4 milioni e 200 mila derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', anche in deroga di quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-1961, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-03;887~art2 · fonte su Normattiva