Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio, relative alle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;850~art14 · fonte su Normattiva