All'onere di lire 1.000.000.000, previsto dal precedente articolo 1, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1970, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-19;582~art2 · fonte su Normattiva