All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-27;779~art2 · fonte del testo