Il contributo annuo concesso dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", stabilito in lire 115 milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecentomilioni.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;684~art1 · fonte del testo