Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 800, e' elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.
Testo vigente dal 6 novembre 1965
Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 800, e' elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.
Testo vigente dal 6 novembre 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-10-13;1187~art1 · fonte del testo