Alla maggiore spesa di lire 7.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte per lire 3.500.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 4.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-03-23;163~art2 · fonte su Normattiva