All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 luglio 1986
