Art. 2
A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1970, n. 374, la relazione ivi prevista, da presentarsi al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno, deve essere corredata dal bilancio consuntivo e da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni, provvede a trasmettere al Parlamento tali documenti con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Consiglio italiano del movimento europeo. Il versamento del contributo di cui all'articolo precedente, afferente all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti anzidetti, verra' effettuato dopo la trasmissione al Parlamento dei documenti stessi.
Testo vigente dal 13 agosto 1981
