All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1968 si fa fronte quanto a lire 50 milioni e lire 300 milioni con riduzione del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo 3523 e capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 150 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;239~art3 · fonte su Normattiva