All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;
  • c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».

Testo vigente dal 31 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-05-18;76~art2 · fonte su Normattiva