Art. 9 — Scadenza delle rate
L'assegno e' pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.
Testo vigente dal 23 giugno 1970
