Alla spesa derivante per l'esercizio 1962-1963 dalla attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-10;172~art2 · fonte su Normattiva