All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando, per il 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per il 1996 e il 1997, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-06-05;221~art2 · fonte su Normattiva