All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 novembre 1990
