Art. unico
[1]Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 800 milioni con legge 23 ottobre 1956, n. 1237, viene ulteriormente elevato a lire 1300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi gia' accantonati, tratti dall'azienda bancaria.
[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1958
[4]GRONCHI
[5]ZOLI - MEDICI
[6]Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 15 gennaio 1958
