Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 500 milioni con legge 8 aprile 1954, n. 101, viene ulteriormente elevato a lire 700 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 30 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;109~artunico · fonte del testo