L'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, e' sostituito dal seguente: "Le autorizzazioni di spesa per i concorsi in capitale e negli interessi, a norma del precedente art. 4, potranno essere ulteriormente aumentate in proporzione della meta' del ricavo delle alienazioni da eseguirsi a norma dell'art. 1 fino ad una somma non eccedente le lire 255.500.000".
Testo vigente dal 26 gennaio 1960
