Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
Art. 10 — Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario
Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "ha facolta' di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.
Testo vigente dal 12 marzo 2001
