Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

Art. 10 — Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario

Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "ha facolta' di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.

Testo vigente dal 12 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-13;48~art10 · fonte su Normattiva