Art. 12 — Norma di interpretazione autentica
Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, -della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.
Testo vigente dal 12 marzo 2001
