capo II — PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI
- Art. 4 — Piante organiche flessibili distrettuali
- Art. 5 — Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale
- Art. 6 — Destinazione e assegnazione dei magistrati
- Art. 7 — Designazione dei magistrati
- Art. 8 — Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche