All'onere annuo di lire 160 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo 1535 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1980 e mediante riduzione dello stesso capitolo 1535 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;74~art2 · fonte su Normattiva