All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;189~art2 · fonte su Normattiva