A decorrere dal 1 luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 55,75 per cento.
Testo vigente dal 2 novembre 1960
A decorrere dal 1 luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 55,75 per cento.
Testo vigente dal 2 novembre 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-10-18;1226~art2 · fonte su Normattiva