[1]Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1› luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

[2]AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Testo vigente dal 17 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-02;204~art1 · fonte su Normattiva