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Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.
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Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.
Art. 1
Art. 2