Art. 3
La spesa di complessive lire 3.600.000 annue, relative all'istituzione dei tre posti di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo n. 148 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore per l'esercizio 1950-1951, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. La spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo n. 160 dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo vigente dal 21 marzo 1951
