Art. 1
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dall'art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2126, e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.
Testo vigente dal 6 settembre 1951
