L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per l'esercizio 1962-63, in deroga alle norme vigenti, a carico dello stanziamento del capitolo n. 347 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1963-64, con corrispondente riduzione del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-07;460~art2 · fonte del testo