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Aumento per l'esercizio finanziario 1962-1963, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'art. 3 della legge stessa.
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Aumento per l'esercizio finanziario 1962-1963, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'art. 3 della legge stessa.
Art. 1
Art. unico