L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1967, n. 1219, e' elevata a lire 5.500 milioni. La maggiore spesa di lire 2.500 milioni sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1972 e di lire 850 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo vigente dal 13 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-24;20~art1 · fonte su Normattiva